Sez. 1, Sentenza n. 2640 del 28/04/1982 (Rv. 420504 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ORDINANZA RELATIVA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ORDINANZA RELATIVA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'ordinanza di sospensione del giudizio, pronunciata a norma dello art. 295 cod. proc. civ., in quanto regola soltanto lo svolgimento del processo, senza pronunciare sulle pretese dedotte in giudizio, non è suscettibile di impugnazione, neppure mediante ricorso per Cassazione ex art. 111 cost., potendo le parti far valere le doglianze relative all'affermazione o negazione delle condizioni di legge per la sospensione necessaria, soltanto mediante impugnazione della sentenza che abbia definito il procedimento. (Conf 3853/80, mass n 407703; (Conf 221/80, mass n 403605; (Conf 3291/77, mass n 386825; (Conf 5681/71, mass n 402278).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)