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Sez. 2, Sentenza n. 3960 del 09/06/1983 (Rv. 428899 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROVVEDIMENTO RELATIVO - PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - CARATTERE ORDINATORIO - CONSEGUENTE IMPUGNABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI STESSI.*
Stato
decisa il 1983-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428899-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROVVEDIMENTO RELATIVO - PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - CARATTERE ORDINATORIO - CONSEGUENTE IMPUGNABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI STESSI.*

Il provvedimento di sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. (formalmente adottato con ordinanza) e quelli conseguenziali (contenuti nella contestuale sentenza non definitiva), con i quali è rinviato alla pronuncia definitiva "ogni ulteriore provvedimento inerente sia al merito che alle spese", hanno carattere ordinatorio, e non decisorio, con la conseguente inammissibilità della loro impugnabilità con i mezzi ordinari di gravame. (V 5382/82, mass n 423155; (V 2640/82, mass n 420504; (V 221/80, mass n 403605).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)