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Sez. 3, Sentenza n. 1578 del 17/06/1964 (Rv. 302266 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE ORIGINARIAMENTE COSTITUITO - VALIDITA - MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE - CONTUMACIA - ESCLUSIONE - MERA ASSENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL PROCURATORE COSTITUITO - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1964-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302266-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE ORIGINARIAMENTE COSTITUITO - VALIDITA - MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE - CONTUMACIA - ESCLUSIONE - MERA ASSENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL PROCURATORE COSTITUITO - VALIDITA.*

Il processo tempestivamente riassunto dopo la sentenza di regolamento di Competenza 'continuà dinanzi al giudice dichiarato competente, e, pertanto, la Costituzione della parte, avvenuta nella prima fase del processo, conserva la sua efficacia, con la conseguenza che la notificazione dell'atto di riassunzione, nei confronti di tale parte, dev'essere compiuto, a norma dell'ultimo comma dell'art.125 disp. Att. Cod.proc.civ., al procuratore costituito (art.170 cod.proc.civ.), e che la mancata comparizione della stessa nella fase di riassunzione da luogo ad assenza e non a contumacia e consente, quindi, la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, al procuratore costituito. (Cfr 1986/61; 1282/59)*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)