Sez. 3, Sentenza n. 4549 del 26/08/1985 (Rv. 442007 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE - ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO IN CUI HA SEDE IL GIUDICE ADITO - INCOMPETENZA DI TALE GIUDICE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AD ALTRO GIUDICE - NECESSITÀ DI NUOVA ELEZIONE DI DOMICILIO - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE - ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO IN CUI HA SEDE IL GIUDICE ADITO - INCOMPETENZA DI TALE GIUDICE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AD ALTRO GIUDICE - NECESSITÀ DI NUOVA ELEZIONE DI DOMICILIO - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Per il principio della translatio iudici, con la declinatoria di Competenza il rapporto processuale sorto dinanzi al giudice incompetente resta in vita nella pienezza dei suoi effetti e continua, in forza della domanda originaria, dinanzi a quello cui è rimessa la causa; tuttavia, qualora avvenga un mutamento di Sede, il procuratore della parte deve provvedere a nuova elezione di domicilio nel luogo in cui ha Sede il giudice ad quem, intendendosi altrimenti il domicilio eletto presso la cancelleria di tale seconda autorità giudiziaria. (V 5422/77, mass n 389082; (V 2798/68, mass n 335442; (V 1578/64, mass n 302266).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)