Sez. 5, Sentenza n. 10543 del 24/01/2001 Ud. (dep. 15/03/2001) Rv. 218328 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Mancata impugnazione del p.m. - Riconoscimento di una circostanza aggravante al fine di farne derivare la procedibilità di ufficio - Possibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE
La disposizione di cui al comma terzo dell'art. 597 cod.proc.pen., che consente al giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato e ferma restando la pena irrogata, di dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, non consente tuttavia di riconoscere la esistenza di una circostanza aggravante, non ritenuta in primo grado, al fine di farne derivare la procedibilità del reato stesso; una tale eventualità, infatti, costituirebbe ipotesi di reformatio in peius, non consentita dalla mancata impugnazione del PM.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)