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Sez. 2, Sentenza n. 6081 del 13/01/2026 Ud. (dep. 13/02/2026) Rv. 289406-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Giudizio di appello - Impugnazione del solo imputato - Diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto - Violazione del divieto di “reformatio in peius” - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289406-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in presenza della sola impugnazione dell'imputato, dà al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, nel caso in cui la questione sia strettamente connessa a un capo o a un punto della sentenza costituente oggetto del gravame, posto che il divieto investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, ossia la specie e la quantità della pena. (Fattispecie relativa a sentenza di appello che, riqualificando i delitti di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale in tentata rapina impropria, ha confermato il trattamento sanzionatorio stabilito in primo grado).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)