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Sez. 1, Sentenza n. 281 del 24/01/1966 (Rv. 320538 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - RISOLUZIONE DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI - ONERE DELLE PARTI DI FORMULARE INTERAMENTE LE CONCLUSIONI DI MERITO.*
Stato
decisa il 1966-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320538-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - RISOLUZIONE DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI - ONERE DELLE PARTI DI FORMULARE INTERAMENTE LE CONCLUSIONI DI MERITO.*

A norma dell'art. 189 cod.proc.civ., il collegio e investito di tutta la causa, anche quando questa gli sia stata rimessa per la risoluzione di una questione pregiudiziale, e le parti, anche in tale ipotesi, devono formulare interamente le conclusioni di merito, intendendosi con cio salvaguardare il principio della concentrazione e, correlativamente, impedire la ramificazione e il frazionamento del processo. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)