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Sez. L, Sentenza n. 1890 del 15/05/1975 (Rv. 375569 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - PER QUESTIONI PREGIUDIZIALI - CONCLUSIONI DEFINITIVE DI MERITO - ONERE DELLE PARTI.*
Stato
decisa il 1975-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375569-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - PER QUESTIONI PREGIUDIZIALI - CONCLUSIONI DEFINITIVE DI MERITO - ONERE DELLE PARTI.*

A norma dell'art 189 cod proc civ, il collegio e investito di tutta la causa, anche quando questa gli sia stata rimessa per la risoluzione di una questione pregiudiziale, e le parti, anche in tale ipotesi, devono formulare interamente le conclusioni di merito, intendendosi con cio salvaguardare il principio della concentrazione e, correlativamente, impedire la ramificazione e il frazionamento del processo. (Conf 281/66, mass n 320538).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)