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Sez. 3, Sentenza n. 115 del 14/01/1974 (Rv. 367674 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - PER LA DECISIONE DI UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE - CONCLUSIONI DI MERITO - FORMULAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367674-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - PER LA DECISIONE DI UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE - CONCLUSIONI DI MERITO - FORMULAZIONE - NECESSITA.*

La rimessione, da parte del giudice istruttore, della causa al collegio per la decisione di una questione pregiudiziale investe il collegio di tutta la causa; e, pertanto, anche in tale ipotesi, le parti devono formulare interamente le conclusioni di merito. (Conf 281'66, mass n 320538).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)