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Sez. 3, Sentenza n. 1400 del 23/02/1983 (Rv. 426218 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - PROVA LIBERATORIA - DANNO CAGIONATO DA ANIMALI - FORTUITO - NOZIONE - ONERE PROBATORIO - SPETTANZE AL PROPRIETARIO O UTENTE - MANCANZA O INSUFFICIENZA DI ELEMENTI PROBATORI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426218-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - PROVA LIBERATORIA - DANNO CAGIONATO DA ANIMALI - FORTUITO - NOZIONE - ONERE PROBATORIO - SPETTANZE AL PROPRIETARIO O UTENTE - MANCANZA O INSUFFICIENZA DI ELEMENTI PROBATORI - CONSEGUENZE.*

In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, l'art. 2052 cod. civ. stabilisce a carico del proprietario dell'animale una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, ma occorre la prova del caso fortuito. In questo è riconducibile anche la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante. (V 3674/75, mass n 377885; (V 3686/74, mass n 372206; (V 2615/70, mass n 349006).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)