Sez. L, Sentenza n. 3147 del 12/05/1986 (Rv. 446150 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - MANCANZA DI EFFICACIA ERGA OMNES - RICORSO PER CASSAZIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE - LIMITI - INOSSERVANZA DEI CANONI LEGALI DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - MANCANZA DI EFFICACIA ERGA OMNES - RICORSO PER CASSAZIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE - LIMITI - INOSSERVANZA DEI CANONI LEGALI DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE.*
L'interpretazione delle Disposizioni dei contratti collettivi postcorporativi, privi di validità erga omnes, è censurabile per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., sotto il profilo dell'inosservanza dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 del C.C.n.L. 21 luglio 1980 e dell'art. 8 del C.C.n.L. 18 aprile 1980, disciplinanti rispettivamente il rapporto dei dirigenti e degli impiegati delle aziende di credito, il numero degli addetti alla filiale o alla dipendenza, ai fini del riconoscimento di una data categoria o qualifica andava determinato senza tener conto degli assenti - per servizio militare, malattia, infortunio ecc. E computando invece il personale effettivamente al lavoro, ivi compresi i dipendenti chiamati in sostituzione degli assenti e quelli chiamati in aggiunta). (V 7078/82, mass n 424751; (V 3922/80, mass n 407811).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Contr. Coll. 18/04/1980 num. 8, Contr. Coll. 21/07/1980 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)