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Sez. 1, Sentenza n. 6918 del 24/07/1997 (Rv. 506221 - 01)

INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE | Obbligo di etichettatura - Violazioni accertate sotto il vigore del d.P.R. n. 322 del 1982 dalla Regione - Entrata in vigore del D.Lgs n. 109 del 1992 precedentemente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione - Obbligo della Regione di trasmettere gli atti all'U.P.I.C.A. per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione - Sussistenza - Ordinanza emessa dalla Regione - Invalidità.
Stato
decisa il 1997-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506221-01

INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE

In materia di confezionamento, etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, il D.Lgs n. 109 del 1992, nell'abrogare il d.P.R. n. 322 del 1982, ha trasferito la relativa competenza dalla Regione all'Ufficio Provinciale dell'Industria, Commercio e Artigianato (U.P.I.C.A). Sicché, nel caso in cui tale trasferimento di competenza fosse avvenuto dopo l'accertamento e la contestazione di un'infrazione in materia, ma prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, la Regione (competente "ratione temporis" all'accertamento) avrebbe avuto il dovere di trasmettere gli atti all'U.P.I.C.A. per l'emissione della menzionata ordinanza ingiunzione. Diversamente, l'ordinanza adottata dalla Regione (non più competente) sarebbe stata viziata e, come tale, annullabile.

Riferimenti normativi: DPR 18/05/1982 num. 322 art. 12, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)