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Sez. 6, Sentenza n. 662 del 14/02/1997 Cc. (dep. 15/05/1997) Rv. 208123 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Partecipazione ad associazione mafiosa - Dichiarazione di un collaboratore di giustizia riscontrata da analoga dichiarazione proveniente da altro collaboratore - Grave indizio di colpevolezza - Sussistenza - Limiti - Assoluta genericità delle dichiarazioni - Insufficienza.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208123-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione della misura cautelare, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente attraverso l'incrocio di dichiarazioni provenienti da soggetti diversi, tuttavia è necessario che i fatti riferiti abbiano almeno potenzialmente una qualche idoneità probatoria e che tali dichiarazioni siano sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla smentita. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha confermato il provvedimento del tribunale che aveva annullato una ordinanza impositiva della misura cautelare basata sulle dichiarazioni, convergenti ma assolutamente generiche, di due collaboratori di giustizia che indicavano un soggetto come aderente ad una determinata famiglia mafiosa senza che tale indicazione fosse accompagnata da ulteriori precisazioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)