Sez. L, Sentenza n. 10824 del 04/11/1997 (Rv. 509488 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Rapporto qualificato come autonomo dalle parti - Accertamento del suo carattere subordinato - Determinazione del trattamento economico - Confronto globale tra quello corrisposto e quello dovuto - Necessità - Conseguenze - Mensilità aggiuntive - Eventuale assorbimento - Necessità - Indennità di fine rapporto - Maturazione solo alla conclusione del rapporto - Assorbimento - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Una volta che sia accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonomo operata dalle parti, ai fini della determinazione del trattamento economico dovuto si deve considerare nel suo complesso quanto in concreto sia stato già corrisposto al lavoratore e porlo a raffronto con il trattamento minimo dipendente dalla corretta qualificazione del rapporto, con la conseguenza che, ove quest'ultimo sia stato già integralmente corrisposto, non possono essere liquidate mensilità aggiuntive commisurate ai compensi periodicamente erogati. Questo principio dell'assorbimento, tuttavia, non può trovare applicazione per le indennità di fine rapporto che, prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, maturano al momento della cessazione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)