Sez. L, Sentenza n. 1532 del 07/03/1986 (Rv. 444903 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO FORMALMENTE QUALIFICATO COME AUTONOMO - ACCERTAMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELL'ASSORBIMENTO - CONSEGUENZE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO FORMALMENTE QUALIFICATO COME AUTONOMO - ACCERTAMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELL'ASSORBIMENTO - CONSEGUENZE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - SUSSISTENZA.*
Ove in giudizio risulti accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro formalmente qualificato come autonomo, consegue da una parte che il trattamento retributivo spettante al lavoratore va determinato sulla base del criterio dell'assorbimento, ossia dell'individuazione del trattamento globale più favorevole tra quello di fatto goduto (comprensivo di ogni compenso pattuito) e quello spettante sulla base dei minimi tabellari (comprensivo di ogni emolumento accessorio), mentre spetta comunque al lavoratore l'indennità di anzianità determinata ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982), costituendo questa una disciplina inderogabile. (nella specie il giudice del merito, dopo aver accertato la natura subordinata del rapporto, aveva condannato il datore di lavoro al pagamento in favore del lavoratore dell'indennità di anzianità, ma non anche della tredicesima e della quattordicesima - previste dalla contrattazione collettiva - perché assorbite nel più favorevole trattamento erogato al lavoratore in forza del contratto stipulato tra le parti; la suprema Corte - nel confermare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 1347/84, mass n 433472; (V 456/83, mass n 425246; (V 4855/78, mass n 394553).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)