Sez. L, Sentenza n. 5552 del 09/03/2011 (Rv. 616448 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Determinazione del trattamento economico - Rapporto qualificato come autonomo dalle parti - Accertamento del suo carattere subordinato - Confronto globale tra quanto corrisposto e quanto dovuto - Necessità - Retribuzione eccedente i minimi fissati dal contratto collettivo - Legittimità - Principio dell'assorbimento - Applicabilità - Limiti - Conseguenze - Erogazione di mensilità aggiuntive - Esclusione - Richiesta di restituzione della retribuzione eccedente - Condizioni - Onere probatorio gravante sul datore di lavoro - Contenuto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
In tema di determinazione del trattamento retributivo spettante al lavoratore subordinato, una volta accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonoma operata dalle parti, trova applicazione - salvo che per le indennità di fine rapporto che maturano al momento della cessazione del rapporto medesimo - il principio dell'assorbimento, per cui ove il trattamento economico complessivamente erogato in concreto dal datore di lavoro risulti superiore a quello minimo dipendente dalla qualificazione del rapporto, non debbono essere liquidate mensilità aggiuntive commisurate ai compensi periodicamente corrisposti, dovendosi, peraltro, escludere che il lavoratore sia tenuto, sulla mera richiesta del datore di lavoro, a restituire tale eccedenza, atteso che i contratti collettivi stabiliscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che ciò impedisca al datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse semplicemente offerte al lavoratore o determinate da una contrattazione ovvero conseguenti alla diversa e inesatta qualificazione del rapporto tra le parti, la quale può essere frutto di un errore delle parti ma anche della volontà di usufruire di una normativa specifica ovvero di eluderla. Ne consegue che il datore di lavoro, ove chieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva, ha l'onere di dimostrare che la maggior retribuzione è stata determinata da un errore essenziale avente i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)