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Sez. 1, Sentenza n. 34983 del 09/07/2003 Ud. (dep. 26/08/2003) Rv. 226395 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Intercettazione urgente ex art. 267, comma 2, cod. proc. pen. - Convalida del giudice - Mancata sottoscrizione dell'ausiliario del P.M. - Nullità - Esclusione - ragioni.
Stato
decisa il 2003-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226395-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME

Non è nullo il decreto con cui il Pubblico Ministero dispone le intercettazioni "nei casi di urgenza" ex art. 267, comma 2, cod. proc. pen., ritualmente convalidato dal giudice, in mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario del P. M., in quanto i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni sono efficaci dal momento in cui gli stessi sono annotati, in ordine cronologico, nell'apposito registro riservato, tenuto nell'ufficio del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 267, comma 5, cod. proc. pen. ed, a tal fine, è irrilevante la sottoscrizione dell'ausiliario del P.M..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)