Sez. 5, Sentenza n. 7120 del 04/04/1984 Ud. (dep. 21/08/1984) Rv. 165467 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - PRENDITORE DELL'ASSEGNO - QUALIFICA DI OFFESO DAL REATO - ESCLUSIONE - OMESSA CITAZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - PRENDITORE DELL'ASSEGNO - QUALIFICA DI OFFESO DAL REATO - ESCLUSIONE - OMESSA CITAZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Il prenditore dell'assegno emesso senza copertura non ha la qualità di persona offesa dal reato, pur se persona danneggiata, in quanto il bene tutelato dall'art. 116 R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 consiste nell'interesse pubblico relativo alla funzione economica ed alla sicurezza della circolazione del titolo di credito; ne consegue che l'omessa citazione del prenditore dell'assegno non può determinare la nullità del decreto di citazione a giudizio. (Conf mass n 149301 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)