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Sez. 2, Sentenza n. 15089 del 30/06/2006 (Rv. 590880 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Disciplina in tema di tutela delle acque dall'inquinamento - Art.54, quarto comma, d.lgs. n.152 del 1999 - Omessa adozione da parte di titolari di autorizzazione in base alla precedente normativa.
Stato
decisa il 2006-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590880-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di illecito amministrativo previsto dall'art. 54, quarto comma, del d.lgs. n. 152 del 1999 - che sanziona la condotta dei soggetti che, già titolari alla data di entrata in vigore della nuova normativa dell'autorizzazione allo scarico delle acque, non adottino, entro il periodo di tre anni, "le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento" - ai fini dell'accertamento in ordine all'eventuale aumento dell'inquinamento, le disposizioni di cui all'art. 5 della normativa citata, relative al metodo di prelievo e campionamento non hanno valore precettivo assoluto, ma indicano solo dei criteri direttivi di massima, dai quali gli organi accertatori possono anche discostarsi, previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso, la cui motivazione può essere anche implicita, con efficacia probatoria comunque sottoposta al prudente apprezzamento del giudice, non essendo esse dettate sotto comminatoria di nullità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, tenendo conto delle finalità del prelievo, volto ad accertare l'aumento anche temporaneo dell'inquinamento, aveva ritenuto idoneo un campione ottenuto da prelievi effettuati nell'arco di dieci minuti e poi miscelati, aventi ad oggetto un liquido le cui caratteristiche organolettiche palesemente denotavano un fenomeno di inquinamento in atto, senza che avesse rilievo la natura urbana o industriale dello scarico).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/11/1999 num. 152 art. 5, Decreto Legisl. 05/11/1999 num. 152 art. 54 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)