Sez. 1, Sentenza n. 12952 del 13/07/2004 (Rv. 576430 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Analisi di campioni - Omessa comunicazione dell'esito delle analisi ex art. 15 legge n. 689 del 1981 - Conseguenze - Comunicazione con il verbale di contestazione ex art. 14 legge n. 689 del 1981 - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO
In materia di sanzioni amministrative, qualora per l'accertamento della violazione siano compiute analisi di campioni, nel caso in cui i relativi risultati non siano stati comunicati a mezzo di lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 15, primo e quarto comma, legge n. 689 del 1981, la contestazione deve essere effettuata nell'osservanza del procedimento stabilito dall'art. 14 di detta legge e, pertanto, deve contenere gli estremi essenziali della violazione, quali risultanti dalle analisi compiute sul campione, allo scopo di garantire il diritto di difesa dell'interessato, esercitabile anche mediante la richiesta di revisione delle analisi (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione ed annullato l'ordinanza-ingiunzione, in quanto il verbale di contestazione della violazione dell'art. 21, legge n. 319 del 1976, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, richiamava genericamente l'accertamento del campione effettuato, senza riportare l'esito delle analisi compiute sul medesimo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)