Sez. 2, Sentenza n. 6356 del 22/03/2006 (Rv. 587736 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Disciplina in tema di tutela delle acque dall'inquinamento - Art.54, quarto comma, d.lgs. n.152 del 1999 - Omessa adozione da parte di titolari di autorizzazione in base alla precedente normativa di misure idonee ad evitare un aumento dell'inquinamento - Accertamento - Oggetto - Individuazione del dato di partenza - Tramite presunzione sulla base delle tabelle della previgente normativa - Esclusione - Accertamento in concreto sulla base degli elementi a disposizione - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di illecito amministrativo previsto dall'art.54, quarto comma, del d.lgs. n. 152 del 1999 - che sanziona la condotta dei soggetti che, già titolari alla data di entrata in vigore della nuova normativa dell'autorizzazione allo scarico delle acque, non adottino, entro il periodo di tre anni, "le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento" - l'accertamento in ordine all'eventuale aumento dell'inquinamento va compiuto, in relazione al dato pregresso o di partenza, non già sulla base della presunzione di rispondenza dello scarico ai limiti tabellari previsti dalla legge previgente - legge n.319 del 176, c.d. "legge Merli" - bensì in forza di una verifica in concreto, tesa ad appurare, sulla scorta di adeguati e significativi elementi di fatto o documentali, non necessariamente costituiti da un precedente prelievo, la presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni inferiori a quelle riscontrate nel prelievo eseguito dopo l'entrata in vigore della nuova normativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/11/1999 num. 152 art. 54 com. 4, Decreto Legisl. 05/11/1999 num. 152 art. 62 com. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)