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Sez. L, Sentenza n. 5819 del 28/06/1997 (Rv. 505565 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Impugnazione stragiudiziali dell'accordo transattivo nel termine di decadenza - Pendenza del termine di prescrizione dell'azione di annullamento - Conseguente dubbio sulla persistenza degli effetti di detto accordo - Azione di accertamento del datore di lavoro in ordine alla validità del medesimo - Esperibilità.
Stato
decisa il 1997-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505565-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE

Qualora il lavoratore abbia impugnato tempestivamente in via stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2113 cod. civ., un accordo transattivo, impedendo la decadenza dell'azione di annullamento, la persistenza degli effetti di detto accordo permane dubbia sino alla scadenza del termine di prescrizione di detta azione, onde deve riconoscersi al datore di lavoro - quantunque non legittimato ai sensi dell'artt. 1441 cod. civ., a chiedere l'annullamento della transazione - il potere di agire con azione di mero accertamento al fine di ottenere la giudiziale declaratoria di validità dell'accordo impugnato " ex adverso ", perché non avente natura transattiva ovvero per non avere ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti ed accordi collettivi o, in alternativa, per essere stato l'accordo transattivo stipulato in sede conciliativa ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)