diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10575 del 05/11/1990 (Rv. 469601 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - RIFERIMENTO AD IPOTESI DI ANNULLABILITÀ, NON DI NULLITÀ - ESERCIZIO IN RELAZIONE AD ATTI STIPULATI EX ART. 410 E 411 COD. PROC. CIV. - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1990-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469601-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - RIFERIMENTO AD IPOTESI DI ANNULLABILITÀ, NON DI NULLITÀ - ESERCIZIO IN RELAZIONE AD ATTI STIPULATI EX ART. 410 E 411 COD. PROC. CIV. - DIVIETO.*

L'impugnazione ai sensi dell'art. 2113, secondo comma, cod. civ. delle rinunzie e transazioni, aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, già nati ed entrati nel patrimonio del medesimo, derivanti da Disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ., attiene ad ipotesi non di nullità ma di annullabilità dei detti Atti negoziali e, secondo la previsione dell'ultimo comma dello stesso art. 2113, non è esercitabile in relazione ad Atti di transazione (o di rinunzia) stipulati con le formalità di cui agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ.. (V 3538/85, mass n 441158; (V 5849/82, mass n 423594).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)