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Sez. L, Sentenza n. 12983 del 09/12/1992 (Rv. 479927 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - Ricevuta a saldo (qualificazione e valore) | Natura - Rinunzia o transazione - Configurabilità - Condizioni - Impugnazione - Mezzi rispettivi - Limiti.
Stato
decisa il 1992-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479927-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - Ricevuta a saldo (qualificazione e valore)

La dichiarazione rilasciata dal lavoratore, che dà atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver altro da pretendere dal proprio datore di lavoro, costituisce di norma una mera dichiarazione di scienza o di opinione (cosiddetta quietanza a saldo o liberatoria), come tale non preclusiva, in caso di errore, della possibilità di agire, nel termine di prescrizione, per il riconoscimento dei diritti che risultassero viceversa in realtà insoddisfatti; la stessa dichiarazione può assumere il valore negoziale di una rinuncia o transazione - annullabile nei limiti e nel termine stabiliti dall'art. 2113 cod. civ., se relativa a diritti "protetti" già acquisiti dal lavoratore, o impugnabile con azione di nullità (per contrarietà a norme imperative), se incidente sul momento genetico degli stessi diritti, non ancora acquisiti dal lavoratore - qualora (secondo una valutazione di fatto riservata al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata) esprima, alla stregua del contesto in cui è estrinsecata nonché di circostanze desumibili anche "aliunde", la volontà di privarsi di specifici e determinati, o determinabili, diritti, dei quali il lavoratore rinunciante o transigente abbia piena e chiara consapevolezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)