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Sez. 3, Sentenza n. 1647 del 31/05/1971 (Rv. 352084 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE DIPENDENTI TRA LORO - NOZIONI - LITISCONSORZIO PROCESSUALE IN CAUSE DIPENDENTI TRA LORO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352084-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE DIPENDENTI TRA LORO - NOZIONI - LITISCONSORZIO PROCESSUALE IN CAUSE DIPENDENTI TRA LORO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*

Ricorre l'ipotesi di causa inscindibile in Sede di gravame (oltre che nei casi di litisconsorzio necessario espressamente previsti dalla legge) quando, importando la decisione l'accertamento, la Costituzione, la modificazione o l'Estinzione di una situazione giuridica unica - che non puo sussistere nei confronti di alcuni soggetti interessati e non sussistere nei confronti di altri - la sentenza sarebbe inutiliter data se non emessa nei confronti di tutti. Ricorre, invece, l'ipotesi di cause tra loro dipendenti quando piu cause distinte, riunite in unico processo, o per la natura propria delle situazioni giuridiche controverse (dipendenza di ordine sostanziale) o per effetto delle domande rispettivamente proposte dalle parti (dipendenza di carattere formale) debbono restare Unite anche in Sede di gravame, in quanto la decisione dell'una si estende logicamente e necessariamente all'altra, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialita che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra. In questa seconda ipotesi, se le due cause sono state trattate in primo grado in unico processo, si determina un litisconsorzio processuale, per cui in Sede di appello e nella successiva fase di Cassazione debbono essere decise, come prescritto dall'art 331 cod proc civ, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. (nella specie e stata affermata la sussistenza dell'ipotesi del litisconsorzio necessario processuale rispetto ad una controversia per responsabilita civile nella quale era intervenuto l'assicuratore per ottenere, in via surrogatoria, dal danneggiante le spese erogate per cure mediche). (V 870'70, mass n 346238' 1337'68, mass n 332930' 2816'67, mass n 330387).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)