Sez. L, Sentenza n. 16890 del 17/08/2015 (Rv. 637259 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE | Procedura concorsuale per l'assegnazione dell'incarico di direttore di ente regionale (I.R.R.E.) - Rinuncia del prescelto - Chiusura della graduatoria deliberata dalla P.A. - Sindacato giudice ordinario - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE
In materia di procedura di selezione preordinata all'individuazione del direttore di un ente (nella specie l'I.R.R.E., Istituto regionale di ricerca educativa), la P.A. non è tenuta a procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei, ove intenda assegnare il posto messo a concorso che sia divenuto, successivamente alla nomina, vacante per dimissioni del prescelto, ma può, decorso il termine di efficacia, dichiarare la cessazione di validità della graduatoria, e procedere ad assegnazione fiduciaria dell'incarico, senza che detta modalità organizzativa sia sindacabile dal giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 06/03/2001 num. 190 art. 4, DPR 06/03/2001 num. 190 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)