Sez. U, Sentenza n. 19595 del 12/11/2012 (Rv. 624231 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE | Procedure concorsuali della P.A. per l'assunzione di dipendenti - Candidati risultati idonei e non vincitori - Diritto all'assunzione per il cosiddetto "scorrimento della graduatoria" - Manifestazione della volontà della p.a. di copertura del posto - Necessità - Ulteriore bando concorsuale poi annullato ovvero assunzioni di personale a termine - Rilevanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE
In materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione dei dipendenti, l'istituto del cosiddetto "scorrimento della graduatoria" presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto; pertanto l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire, restando inoltre escluso che la volontà dell'amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 91 com. 4, DPR 09/05/1984 num. 487 art. 15 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)