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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7094 del 03/03/2022 (Rv. 664168 - 02)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE | Art. 1304, comma 1, c.c. - Ambito di applicazione - Accordo relativo all'intero debito - Necessità - Transazione parziale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664168-02

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE

L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce

la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.

Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1304 com. 1, Cod. Civ. art. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)