Sez. 1 - , Ordinanza n. 7094 del 03/03/2022 (Rv. 664168 - 02)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE | Art. 1304, comma 1, c.c. - Ambito di applicazione - Accordo relativo all'intero debito - Necessità - Transazione parziale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE
L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce
la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.
Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1304 com. 1, Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)