Sez. 3, Sentenza n. 19541 del 30/09/2015 (Rv. 636884 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Art. 1304, comma 1, c.c. - Ambito di applicazione - Accordo relativo all'intero debito - Necessità - Transazione parziale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE
L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)