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Sez. 1, Sentenza n. 20107 del 07/10/2015 (Rv. 637280 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Art. 1304, comma 1, c.c. - Transazione stipulata tra il creditore ed un coobbligato solidale - Estensione agli altri coobbligati - Condizioni - Accordo relativo all'intero debito - Necessità - Clausola impeditiva dell'anzidetta estensione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637280-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE

L'art. 1304, comma 1, c.c., si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Né la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori ma operativa anche nei confronti del condebitore che dichiari di volerne profittare, può essere impedita dalla pattuizione di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)