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Sez. 3, Sentenza n. 7254 del 22/03/2013 (Rv. 625568 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO | Morte del mandatario - Trasmissibilità dell'obbligo agli eredi dello stesso - Sussistenza- Morte del mandante - Obbligo di rendiconto del mandante verso gli eredi di quest'ultimo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625568-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO

L'estinzione del mandato per morte del mandatario, prevista dall'art. 1722, n. 4, cod. civ., e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dall'art. 1713, primo comma, cod. civ., si collocano su piani diversi e non confondibili, sicché la morte ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore degli eredi di quest'ultimo, in virtù delle norme generali in tema di successione "mortis causa".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1722, Cod. Civ. art. 1728

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)