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Sez. 2, Sentenza n. 9262 del 10/06/2003 (Rv. 564101 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO | Morte del mandante - Permanenza dell'obbligo del rendiconto - Adempimento nei confronti degli eredi - Necessità.
Stato
decisa il 2003-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564101-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO

L'estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l'obbligo di rendiconto del mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1728

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)