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Sez. L, Sentenza n. 7547 del 04/06/2001 (Rv. 547253 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Cessazione dell'attività aziendale - Licenziamento del lavoratore - Trattamento speciale di disoccupazione - Condizioni - Cancellazione del lavoratore dalle liste di collocamento e successiva reiscrizione - Diritto al trattamento di disoccupazione dalla seconda iscrizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547253-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai fini dell'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione dovuto, ai sensi dell'art. 8 legge 5 novembre 1968 n. 1115, ai lavoratori licenziati per cessazione dell'attività aziendale, trovano applicazione le disposizioni generali in tema di disoccupazione involontaria, e quindi anche la condizione dell'iscrizione al collocamento obbligatorio; pertanto, il lavoratore che sia stato cancellato dalle liste di collocamento e richieda successivamente la reiscrizione (così come consentito dall'art. 22 legge 29 aprile 1949 n. 264), ha diritto nuovamente al suddetto trattamento di disoccupazione a decorrere dalla seconda iscrizione.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 77, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 34 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)