Sez. L, Sentenza n. 1412 del 12/02/1991 (Rv. 470877 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità. | In genere - Cessazione dell'attività aziendale - Licenziamento del lavoratore - Trattamento speciale di disoccupazione - Condizione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità.
Ai fini dell'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione, dovuto, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 115 del 1968, al lavoratore licenziato per cessazione dell'attività aziendale, è comunque necessario, senza cioè che vi osti tale specialità, il requisito dell'iscrizione dell'interessato al collocamento, quale strumento di controllo minimo dell'esistenza e della persistenza della condizione di disoccupazione, stante il, sia pur generico, richiamo alla disciplina del collocamento stesso, contenuto nel citato art. 8.
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)