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Sez. L, Sentenza n. 991 del 04/02/1999 (Rv. 522961 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art.8 della legge n.1115 del 1968 - Concessione - Iscrizione nelle liste di collocamento - Requisito indispensabile - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522961-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Al fine dell'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione, dovuto ai sensi dell'art.8 della legge n.1115 del 1968, al lavoratore licenziato per cessazione dell'attività aziendale non è sufficiente l'accertamento in qualsiasi modo dello stato di disoccupazione, ma è necessaria l'iscrizione nelle liste di collocamento sia perché, sul piano sostanziale, tale iscrizione attesta non solo lo stato di disoccupazione ma altresì la disponibilità dell'interessato a trovare altra occupazione, sia perché, sul piano strettamente esegetico, essa rappresenta, per un verso, un onere dell'assicurato che intende conseguire il pagamento del trattamento speciale e, per altro verso, una condizione di liceità del pagamento stesso da parte dell'Ente previdenziale. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, all'indicato fine, aveva attribuito all'iscrizione nelle liste di collocamento natura meramente certificativa dello stato di disoccupazione)

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 75, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 34 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)