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Sez. L, Sentenza n. 820 del 06/02/1990 (Rv. 465170 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - MANCANZA DI UN FORMALE ATTO DI RIGETTO - INADEMPIMENTO DELL'INAIL - CONFIGURABILITÀ - MOMENTO DETERMINANTE - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA DA TALE MOMENTO.*
Stato
decisa il 1990-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465170-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - MANCANZA DI UN FORMALE ATTO DI RIGETTO - INADEMPIMENTO DELL'INAIL - CONFIGURABILITÀ - MOMENTO DETERMINANTE - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA DA TALE MOMENTO.*

Con riguardo alla prestazione assicurativa della rendita di passaggio, sulle somme dovute dall'Inail decorrono gli interessi moratori dopo trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda in Sede amministrativa, in Mancanza di un formale atto di rigetto della domanda del lavoratore assicurato, atteso che trova applicazione il disposto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973 che - innovando e modificando le diverse discipline in materia (e quindi anche il disposto dell'art. 104 del d.P.R. n. 1124 del 1965 che invece determinava il momento dell'inadempimento dell'Inail con il decorso del sessantesimo giorno dal giorno in cui l'infortunato aveva contestato per iscritto i motivi posti a fondamento del provvedimento dell'Inail) - dispone che la richiesta di prestazione assicurativa si intende respinta quando siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione della richiesta medesima senza che sulla stessa l'istituto assicuratore si sia pronunciato. (V 3753/87, mass n 452684; (Conf 4923/85, mass n 442301).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)