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Sez. L, Sentenza n. 3753 del 15/04/1987 (Rv. 452684 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - PRESUPPOSTO - LICENZIAMENTO O COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452684-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - PRESUPPOSTO - LICENZIAMENTO O COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ - ESCLUSIONE.*

La cosiddetta rendita di passaggio disciplinata dall'art. 150 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 presuppone che l'abbandono della lavorazione nociva sia dipeso da ragioni di tutela della salute del lavoratore e, pertanto, non può essere concessa ove detto abbandono sia stato determinato da licenziamento o da collocamento a riposo per limiti di età. (V 928/86, mass n 444448; (Conf 436/84, mass n 432658).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)