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Sez. 1, Sentenza n. 1824 del 21/06/1974 (Rv. 370025 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PRINCIPIO DI DIRITTO - ENUNCIAZIONE DI DIVERSE IPOTESI E DI VARIE ALTERNATIVE - APPLICAZIONE CONCRETA DEL PRINCIPIO DI DIRITTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1974-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370025-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PRINCIPIO DI DIRITTO - ENUNCIAZIONE DI DIVERSE IPOTESI E DI VARIE ALTERNATIVE - APPLICAZIONE CONCRETA DEL PRINCIPIO DI DIRITTO - CRITERI.*

Qualora il principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio prospetti, nella sua complessa formulazione, diverse ipotesi e varie alternative, esso riveste i caratteri di uno schema di massima, non suscettibile di automatica applicazione. Conseguentemente, il giudice di rinvio, nel processo logico-giuridico diretto ad assicurare l'esatta applicazione del principio di diritto deve necessariamente tener presenti i concreti aspetti della controversia sottoposta al suo esame e valutare, quindi, quali profili e quali alternative del principio medesimo devono correlativamente applicarsi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)