Sez. 1, Sentenza n. 1824 del 21/06/1974 (Rv. 370025 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PRINCIPIO DI DIRITTO - ENUNCIAZIONE DI DIVERSE IPOTESI E DI VARIE ALTERNATIVE - APPLICAZIONE CONCRETA DEL PRINCIPIO DI DIRITTO - CRITERI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PRINCIPIO DI DIRITTO - ENUNCIAZIONE DI DIVERSE IPOTESI E DI VARIE ALTERNATIVE - APPLICAZIONE CONCRETA DEL PRINCIPIO DI DIRITTO - CRITERI.*
Qualora il principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio prospetti, nella sua complessa formulazione, diverse ipotesi e varie alternative, esso riveste i caratteri di uno schema di massima, non suscettibile di automatica applicazione. Conseguentemente, il giudice di rinvio, nel processo logico-giuridico diretto ad assicurare l'esatta applicazione del principio di diritto deve necessariamente tener presenti i concreti aspetti della controversia sottoposta al suo esame e valutare, quindi, quali profili e quali alternative del principio medesimo devono correlativamente applicarsi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)