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Sez. L, Sentenza n. 1695 del 04/05/1977 (Rv. 385410 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - RICERCA DELLA EFFETTIVA VOLONTA DEI CONTRAENTI - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1977-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385410-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - RICERCA DELLA EFFETTIVA VOLONTA DEI CONTRAENTI - LEGITTIMITA.*

A seguito di Cassazione per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, il giudice di rinvio e obbligato a seguire i criteri interpretativi fissati dalla sentenza di annullamento, ma e libero di ricercare, nel rispetto di tali criteri, l'effettiva volonta dei contraenti, traducendosi cio in un'indagine di merito a lui esclusivamente riservata. (V 1824/74, mass n 370025).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)