Sez. 2, Sentenza n. 2864 del 19/07/1975 (Rv. 376899 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - IN GENERE - RIPROPOSIZIONE DELLA CONTROVERSIA NEI TERMINI E NELLO STATO DI ISTRUZIONE PRECEDENTE LA SENTENZA CASSATA - OBBLIGATORIETA - NOVITA DELLE PROVE, DELLE ECCEZIONI E DELLE DIFESE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - IN GENERE - RIPROPOSIZIONE DELLA CONTROVERSIA NEI TERMINI E NELLO STATO DI ISTRUZIONE PRECEDENTE LA SENTENZA CASSATA - OBBLIGATORIETA - NOVITA DELLE PROVE, DELLE ECCEZIONI E DELLE DIFESE - INAMMISSIBILITA.*
Il giudizio di rinvio e un giudizio chiuso, nel quale, dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il dictum della Cassazione a un materiale di cognizione gia completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato d'istruzione anteriore alla sentenza cassata, senza possibilita di dedurre prove ed eccezioni nuove, ne di prospettare difese non fatte valere nella precedente fase di merito. (V 1824/74, mass n 370025; 3022/73, mass n 366731; (V 1948/72, mass n 359051; 1470/71, mass n 351771; (V 101/70, mass n 344800).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)