Sez. 3, Sentenza n. 1071 del 01/02/2000 (Rv. 533313 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE | Natura - Ordinanza o sentenza - Accertamento - Criteri - Conseguenze in tema di impugnazioni.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, il provvedimento che il pretore pronuncia ai sensi dell'art. 612 cod.proc.civ., per determinare le modalità dell'esecuzione, stabilendo il modo in cui, in concreto, deve essere eseguito ciò che illegittimamente non è stato fatto o deve essere distrutto ciò che illegittimamente è stato fatto e designando l'ufficiale giudiziario e le persone che devono provvedere all'attuazione pratica della volontà della legge accertata nel titolo, ha natura ordinatoria e configura un atto esecutivo, come tale impugnabile, da parte dei soggetti interessati, soltanto con l'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617 cod.proc.civ.; per contro detto provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza (come espressamente indicato nell'art. 612 cit.), ove dirima una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa ha natura sostanziale di sentenza in forza del suo contenuto decisorio sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, cioè su una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod.proc.civ., proposta dall'esecutato o rilevata d'ufficio dal pretore, ed è pertanto impugnabile con l'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)