Sez. 3, Sentenza n. 1516 del 22/06/1967 (Rv. 328236 - 01)
MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA DA PARTE DEL MANDANTE - REVOCABILITA O IRREVOCABILITA - IRREVOCABILITA - INTERESSE DEL MANDATARIO - DERIVAZIONE DA RAPPORTO OBBLIGATORIO PREESISTENTE O COEVO AL MANDATO - SUFFICIENZA.*
MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA DA PARTE DEL MANDANTE - REVOCABILITA O IRREVOCABILITA - IRREVOCABILITA - INTERESSE DEL MANDATARIO - DERIVAZIONE DA RAPPORTO OBBLIGATORIO PREESISTENTE O COEVO AL MANDATO - SUFFICIENZA.*
L'interesse del mandatario al conferimento a lui del mandato, determinante l'irrevocabilita dello stesso, ben puo derivare da un rapporto obbligatorio, preesistente o costituito insieme con il mandato, che, seppure distinto da esso, valga ad imprimergli un contenuto bilaterale e lo renda, quindi, non revocabile per volonta del solo mandante. (Cfr. 337-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)