Sez. 1, Sentenza n. 3963 del 27/11/1975 (Rv. 378244 - 01)
MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE - MANDATO IN REM PROPRIAM - NOZIONE - TUTELA DEL MANDATARIO - RESPONSABILITA DEL MANDANTE ED INEFFICACIA DELLA REVOCA.*
MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE - MANDATO IN REM PROPRIAM - NOZIONE - TUTELA DEL MANDATARIO - RESPONSABILITA DEL MANDANTE ED INEFFICACIA DELLA REVOCA.*
Si ha mandato cosiddetto in rem propriam, ossia mandato conferito anche nell'interesse del mandatario, quando l'interesse di quest'ultimo sia assicurato da un rapporto sinallagmatico (fra mandante e mandatario) con contenuto bilaterale, che lo sottrae alla unilaterale disposizione del mandante stesso. In tal caso, la tutela del mandatario viene attuata, oltre che con la responsabilita del mandante il quale operi in violazione degli obblighi a lui incombenti, anche mediante l'inefficacia della revoca. (V 1516/67, mass nn 328236, 328237).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)