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Sez. 1, Sentenza n. 5526 del 08/09/1983 (Rv. 430459 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI DECISORI IN MATERIA DI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RECLAMO AL TRIBUNALE - ILLEGITTIMITÀ EX SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 42 DEL 1981 - SOPRAVVENIENZA IN PENDENZA DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE SENZA RINVIO DEL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - NECESSITÀ - EFFETTI - DEFINITIVITÀ DEL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - CONSEGUENZE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430459-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI DECISORI IN MATERIA DI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RECLAMO AL TRIBUNALE - ILLEGITTIMITÀ EX SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 42 DEL 1981 - SOPRAVVENIENZA IN PENDENZA DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE SENZA RINVIO DEL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - NECESSITÀ - EFFETTI - DEFINITIVITÀ DEL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - CONSEGUENZE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE - DECORRENZA.*

La sopravvenienza della decisione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 26 legge fallimentare nel corso del giudizio di Cassazione, già instaurato ai sensi dell'art. 111 cost. Contro il provvedimento reso dal tribunale in esito al reclamo di cui era stato fatto oggetto il decreto del giudice delegato in materia di ripartizione dell'attivo, determina l'improseguibilità del processo, con annullamento senza rinvio del provvedimento del tribunale, abbiano o meno le parti interessate sollevato contestazioni sulla legittimità dei singoli Atti del procedimento davanti al tribunale e delle norme in esso applicate, atteso che la suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale travolge per intero il processo stesso. Peraltro, la Cassazione senza rinvio della decisione del tribunale, ricollegandosi non al fondamento del ricorso, ma alla sopravvenuta illegittimità del giudice a quo, non implica la definitività del decreto del giudice delegato, e non preclude il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. Contro il decreto medesimo per decorso del termine, che non aveva potuto iniziare a decorrere per un'impugnazione ancora improponibile prima della cancellazione del reclamo dall'ordinamento. (nella specie, è stato ritenuto ammissibile il ricorso per Cassazione proposto contro il decreto del giudice delegato subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale, nelle more del ricorso già proposto contro il provvedimento del tribunale reso sul reclamo ex art. 26 legge fallimentare). (Conf 3519/83, mass n 428412; (Conf 4315/82, mass n 422286; (Conf 4932/82, mass n 422936).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)