diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4315 del 24/07/1982 (Rv. 422286 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - DISCIPLINA EX ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - SENTENZA N. 42 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARATIVA DI PARZIALE ILLEGITTIMITÀ DELL'INDICATO DISPOSTO - EFFETTI - CONSEGUENZE INVALIDANTI SULLA DECISIONE IN PRECEDENZA RESA DAL TRIBUNALE, A SEGUITO DI RECLAMO CONTRO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO IN MATERIA DI RIPARTO DELL'ATTIVO - IMPROSEGUIBILITÀ DEL PROCESSO - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DEL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - NECESSITÀ - ULTERIORE RICORSO PER CASSAZIONE EX ARTT. 111 COST. AVVERSO DIRETTAMENTE IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - AMMISSIBILITÀ - DECORSO DEL RELATIVO TERMINE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422286-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - DISCIPLINA EX ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - SENTENZA N. 42 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARATIVA DI PARZIALE ILLEGITTIMITÀ DELL'INDICATO DISPOSTO - EFFETTI - CONSEGUENZE INVALIDANTI SULLA DECISIONE IN PRECEDENZA RESA DAL TRIBUNALE, A SEGUITO DI RECLAMO CONTRO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO IN MATERIA DI RIPARTO DELL'ATTIVO - IMPROSEGUIBILITÀ DEL PROCESSO - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DEL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - NECESSITÀ - ULTERIORE RICORSO PER CASSAZIONE EX ARTT. 111 COST. AVVERSO DIRETTAMENTE IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - AMMISSIBILITÀ - DECORSO DEL RELATIVO TERMINE - ESCLUSIONE.*

La sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 26 della legge fallimentare, nella parte in cui assoggetta a reclamo davanti al tribunale, secondo la disciplina in esso prevista, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di riparto dell'attivo, sopravvenuta nel corso del giudizio di Cassazione, già instaurato a norma dell'art. 111 della Costituzione avverso il provvedimento reso dal tribunale in esito a quel reclamo, determina l'improseguibilità del processo, con annullamento senza rinvio del provvedimento del tribunale, abbiano o meno le parti interessate sollevato contestazioni sulla legittimità dei singoli Atti del procedimento davanti al tribunale e delle norme in esso applicate, tenuto conto che la suddetta Invalidità costituzionale travolge per intero il procedimento stesso. Peraltro, la Cassazione senza rinvio della decisione del tribunale, ricollegandosi non al fondamento del ricorso, ma alla sopravvenuta illegittimità del procedimento davanti al giudice 'a quò, non implica la definitività del decreto del giudice delegato, e comporta che alla parte non resta precluso il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. Avverso il decreto medesimo per decorso del termine, che non aveva potuto iniziare a decorrere contro un'impugnazione ancora improponibile prima della cancellazione del reclamo dall'ordinamento, dovendo tale termine restare agganciato al primo momento utile per l'esperimento di tale impugnazione, vale a dire alla data di comunicazione della sentenza della suprema Corte che, attraverso la Cassazione senza rinvio, opera la rimozione del decreto emesso dal tribunale in Sede di reclamo per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, determinando ex novo l'attribuzione di autonomia e definitività al decreto del giudice delegato. (V 1225 Reg. Sez u/81 in corso di pubblicazione; (contra 569/i, mass n 418293; (contra 5784/81, mass n 416499).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)