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Sez. 1, Sentenza n. 3519 del 21/05/1983 (Rv. 428412 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI DECISORI IN MATERIA DI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RECLAMO AL TRIBUNALE - ILLEGITTIMITÀ EX SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 42 DEL 1981 - SOPRAVVENIENZA IN PENDENZA DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE SENZA RINVIO DEL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - NECESSITÀ - EFFETTI - DEFINITIVITÀ DEL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - CONSEGUENZE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428412-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI DECISORI IN MATERIA DI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RECLAMO AL TRIBUNALE - ILLEGITTIMITÀ EX SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 42 DEL 1981 - SOPRAVVENIENZA IN PENDENZA DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE SENZA RINVIO DEL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - NECESSITÀ - EFFETTI - DEFINITIVITÀ DEL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - CONSEGUENZE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE - DECORRENZA.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge fallimentare, nella parte in cui assoggetta al reclamo del tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di ripartizione dell'attivo (sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 23 marzo 1981), se sopravvenuta in pendenza di ricorso per Cassazione avverso un decreto del tribunale fallimentare emesso sul suddetto reclamo, impone la Cassazione senza rinvio del provvedimento stesso, indipendentemente dalla proposizione da parte degli interessati di contestazioni relative alla legittimità dei singoli Atti del procedimento e delle norme in esso applicate, atteso che la dichiarata Invalidità costituzionale ha travolto per intero il procedimento di reclamo davanti al tribunale. La sentenza di Cassazione, peraltro, operando la rimozione del provvedimento del tribunale, non per effetto della fondatezza del ricorso ma della sopravvenuta illegittimità del relativo procedimento, attribuisce, dal momento in cui con la pubblicazione acquista giuridica esistenza, carattere di autonomia e (potenziale) definitività al decreto del giudice delegato, che di conseguenza, dal predetto momento, non essendo altrimenti impugnabile, può essere soggetto a ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., con la conseguente decorrenza del relativo termine. (V 6153/82, mass n 423836; (V 4932/82, mass n 422936; (V 2016/82, mass n 419863; (V 4315/82, mass n 422286; (V 2879/82, mass n 420764).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)