Sez. 3, Sentenza n. 743 del 15/03/1974 (Rv. 368592 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE - CONFERMA DELLA QUERELA - NECESSITA - LIMITI - QUERELA INCIDENTALE - PROPONIBILITA CON LA MEMORIA DI REPLICA.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE - CONFERMA DELLA QUERELA - NECESSITA - LIMITI - QUERELA INCIDENTALE - PROPONIBILITA CON LA MEMORIA DI REPLICA.*
La conferma della querela di falso, nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, e richiesta dall'art 99 disp att cod proc civ per la querela principale e non anche dall'art 222 cod proc civ per la querela incidentale. Quest'ultima puo essere proposta anche nella fase collegiale del giudizio principale in memoria di replica.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 99, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)