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Sez. 3, Sentenza n. 196 del 09/01/2014 (Rv. 629744 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE | Querela di falso proposta in via principale - Conferma alla prima udienza - Necessità - Querela proposta in via incidentale - Successiva conferma - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629744-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE

La necessità che la querela di falso sia confermata nella prima udienza, prevista dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., sussiste soltanto nel caso di querela proposta in via principale, mentre non è necessaria ove la stessa sia stata proposta in via incidentale dinanzi al giudice di pace, con successiva riassunzione del giudizio di falso dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 313 cod. proc. civ., atteso che, in tale evenienza, al querelante è noto che l'altra parte intende avvalersi del documento contestato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)