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Sez. 5, Sentenza n. 18434 del 26/10/2012 (Rv. 624156 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Obiettiva incertezza normativa - Nozione - Accertamento - Fattispecie in materia di attuazione di direttiva comunitaria non tempestivamente recepita in altri Stati dell'Unione Europea.
Stato
decisa il 2012-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624156-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'incertezza normativa obiettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto o sui destinatari della stessa norma tributaria, ossia l'insicurezza e l'equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione dal giudice, unico soggetto dell'ordinamento investito del potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata opzione ermeneutica. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'incertezza normativa obiettiva con riferimento all'art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85, in materia di erroneo assoggettamento di operazioni commerciali soggette ad I.V.A. al regime del margine, adottato in attuazione di direttiva comunitaria, evidenziando che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è irrilevante il mancato tempestivo coordinamento ed adeguamento delle normative dei diversi Paesi della U.E., assumendo significato l'esistenza di incertezze ed ambiguità della sola normativa interna, o la conformità di essa a quella comunitaria).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 36, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 12/02/1994 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)