Sez. 5, Sentenza n. 4683 del 23/03/2012 (Rv. 621817 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Obiettiva incertezza normativa - Nozione - Accertamento - Fattispecie in materia di assoggettabilità ad ICI degli Enti per l'Edilizia Residenziale Pubblica per gli immobili da essi realizzati.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'incertezza normativa obiettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto o sui destinatari della stessa norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione dal giudice, unico soggetto dell'ordinamento investito dal potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata opzione ermeneutica. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'incertezza normativa obiettiva con riferimento agli artt. 1 e 3 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, in tema di assoggettabilità ad ICI degli Enti per l'Edilizia Residenziale Pubblica per gli immobili da essi realizzati, attesa l'esistenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale favorevole a tale soluzione già in epoca precedente l'annualità di imposta in discussione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)